Poster – Diritto
13,30 € - 18,20 €Fascia di prezzo: da 13,30 € a 18,20 €
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Definizione è una linea di oggetti per tutti i giorni, nata per riscoprire l’importanza di un immenso patrimonio culturale comune: la lingua italiana.
Dallo stile sobrio ed elegante, i prodotti, che vanno dalla cartotecnica all’oggettistica da scrivania e da viaggio, sono realizzati con materiali di alta qualità e confezionati interamente in Italia.
Coniugando funzionalità e design, perizia artigianale ed estro concettuale, sapere e saper fare, i prodotti Definizione ci invitano a riscoprire la storia dell’oggetto e l’etimologia delle parole, attraverso le definizioni del Vocabolario Treccani.

Il Poster fa parte della collezione Definizione, una linea di oggetti per tutti i giorni, nata per riscoprire l’importanza di un immenso patrimonio culturale comune: la lingua italiana.
Non tutte le parole sono uguali.
Una definizione Treccani non è solo una spiegazione: è il risultato di una tradizione linguistica, scientifica e culturale che da quasi un secolo racconta la complessità del mondo.
Un poster con una definizione Treccani è molto più di un oggetto decorativo.
È la materializzazione di un sapere condiviso, un frammento di enciclopedia che esce dalle pagine per diventare segno, presenza, memoria. Ogni parola scelta porta con sé la precisione del linguaggio, la profondità della ricerca, la bellezza della forma.
Riprodurre una definizione Treccani significa rendere visibile ciò che di solito resta invisibile: il lavoro di centinaia di studiosi, di linguisti, di artigiani della conoscenza.
È questo che rende ogni poster unico, irripetibile e inimitabile – perché solo Treccani può restituire la verità piena di una parola, la sua storia e il suo significato autentico.
Un poster Treccani non si appende per arredare uno spazio: si espone per ricordare che le parole contano.
| Peso | 1,0 kg |
|---|---|
| Formato Poster | 30X40, 50X70 |
| Dettagli | Tipologia Carta: Patinata opaca da 170gr |
| Definizione | Diritto (ant. dritto) s. m. [uso sostantivato dell’agg. prec.]. – 1. In senso ampio, nel linguaggio letter. (non quindi come termine tecnico del linguaggio giur.), ciò che è giusto, o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto, come appartenente cioè o improntato a quel complesso di principi morali che regolano i rapporti tra gli uomini uniti in società: possedere innato il senso del d.; conoscere, distinguere il d. e il torto. 2. a. Complesso ordinato di norme (specificamente, nel linguaggio giur., d. oggettivo), variabili da tempo a tempo e da popolo a popolo, che prescrivono o vietano determinati atti e comportamenti, con lo scopo di regolare i fondamentali rapporti (familiari, economici, politici) su cui si regge l’organizzazione, la convivenza e la sopravvivenza della società, e disciplinare le relazioni intersoggettive, stabilendo insieme le sanzioni e gli altri mezzi adatti a impedire le azioni più dannose per il gruppo sociale e a prevenire o risolvere i conflitti e le tensioni che possono minacciare l’ordine, la pace e la sussistenza stessa del gruppo: i fondamenti, i principî, il concetto del d.; la codificazione del d.; il d. romano, il d. germanico, il d. intermedio; il d. vigente in Italia; d. positivo, l’insieme delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico di un paese (contrapp. in genere al d. naturale). Per i varî rami del diritto oggettivo, e cioè d. pubblico e privato, d. interno e internazionale, d. civile e penale, e inoltre d. agrario, amministrativo, canonico, commerciale, costituzionale, ecclesiastico, fallimentare, industriale, d. del lavoro, d. della navigazione, e d. processuale, si veda ai singoli aggettivi o sostantivi determinanti. b. Scienza che ha per oggetto lo studio di tali norme nel loro insieme o nei loro particolari raggruppamenti: scuole, cultori di d.; professore di d. (e, anche in questo sign., d. civile, d. penale, ecc.); d. comparato. 3. a. Facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, di un determinato comportamento attivo o omissivo da parte di altri (specificamente, nel linguaggio giur., d. soggettivo); spesso contrapposto al dovere: d. di proprietà; d. di voto; i d. e i doveri del cittadino; d. civili, politici, umani; d. acquisito; avere, acquistare, arrogarsi, conservare, difendere, esercitare, far valere, rivendicare, sostenere, tutelare un d.; godere di un d.; accordare, assicurare, cedere, concedere, convalidare, trasmettere un d., o il godimento di un d.; negare, riconoscere un d.; calpestare, conculcare, ledere, offendere, usurpare, violare i d. altrui; perdere un d.; abdicare, rinunciare a un d.; rientrare nei proprî d.; valersi di un d., ecc.; con la preposizione a, quando si specifichi l’oggetto particolare riconosciuto, o di cui si chiede il riconoscimento, come diritto: (avere) d. alla retribuzione, alle ferie, al risarcimento di un danno, al lavoro. In un senso ampio, i d. dell’uomo (espressione che ricalca l’ingl. rights of man, da cui anche il fr. droits de l’homme), i diritti fondamentali (LIBERTA di parola e di stampa, di organizzazione politica e di fede religiosa, LIBERTA di movimento, ecc.) che sono tutelati dagli ordinamenti dello stato moderno e da apposite convenzioni nazionali o internazionali, quali soprattutto la dichiarazione dei d. dell’uomo e del cittadino votata dall’Assemblea costituente francese nel 1789 e la dichiarazione universale dei d. dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Movimento dei d. civili, la campagna sviluppatasi negli Stati Uniti d’America negli anni ’50 e ’60 del Novecento per ottenere l’integrale applicazione, anche per i cittadini di pelle nera, del dettato costituzionale e in partic. dell’uguaglianza (la locuz. è stata poi estesa a designare ogni movimento rivolto a tutelare i diritti delle minoranze, con azioni legali dimostrative e non violente). b. Per estens., facoltà o pretesa giustificata da una norma morale, dalle consuetudini del vivere civile, dalla particolare posizione in cui una persona si trova, dalla speciale relazione che intercorre fra essa e altre persone, ecc.: ognuno ha d. al rispetto da parte del prossimo; ho anch’io il d. di esprimere la mia opinione; d. di comandare, di punire; i d. dei genitori, dei figli, dei coniugi; i d. dell’amicizia; per d. d’anzianità; per d. di conquista; il d. del più forte; dopo aver tanto lavorato, ho anch’io d. a un po’ di riposo; come direttore ho il d., è nel mio d., di sapere; ne ho il d., ne ho tutto il d.; credersi in d. di ...; nessuno t’ha dato il d. d’intervenire nei miei affari; non so con quale d. leggi le mie lettere, ecc. c. Locuzioni: a diritto, a buon d., giustamente, per giusti motivi (contr. di a torto); a maggior d., tanto più; di diritto, per diritto tutelato dalla legge (cfr. ope legis), ma anche, più genericam., come conseguenza diretta di una condizione, o sim.: il posto di lavoro mi spetta di d.; l’assessore più anziano è di d. il vicesindaco; talora contrapp. a di fatto. 4. Nel diritto processuale, termine (contrapp. a fatto) che indica la concreta applicazione della norma giuridica, da parte del giudice, alla fattispecie da lui accertata: la Cassazione è giudice del d. e non del fatto. Anche nelle sentenze e nelle comparse: in fatto ..., in diritto ..., formule che introducono le motivazioni. 5. a. Nome di varî tributi medievali e anche (soprattutto al plur.) di tributi erariali vigenti, aventi carattere di imposte indirette sui consumi (diritti di confine, diritti erariali sugli spettacoli, ecc.) o di tributi, erariali o locali, assimilabili alle tasse (diritti di peso pubblico, di misura pubblica, di affitto di banchi pubblici, diritti marittimi, diritti di cancelleria, di segreteria, ecc.). b. Compenso dovuto a enti o privati in corrispettivo della prestazione di un servizio: d. casuali, versati dal pubblico al personale dell’amministrazione dello stato per particolari prestazioni; diritti di corsa, di brevità, nelle banche; diritti di stola, corrisposti in passato dai fedeli al parroco in occasione di alcune funzioni espressamente richieste; diritti d’autore, percentuale (o compenso altrimenti determinato) dovuta all’autore per lo sfruttamento di una sua opera (letteraria, teatrale, musicale, scientifica, ecc.) ai fini commerciali; d. d’asta, percentuale (di solito il 10%) che l’impresa di un’asta pubblica aggiunge a proprio favore ai prezzi di aggiudicazione; d. fisso, percentuale dovuta dal cliente al cameriere di un pubblico esercizio sul prezzo delle consumazioni (ma anche con uso più ampio). |
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